1. Il presidente:
a) ha la rappresentanza legale dell'Autorità, con facoltà di delega;
b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
c) sovrintende all'andamento generale delle attività dell'Autorità;
d) adotta le deliberazioni ritenute necessarie e urgenti e le sottopone alla ratifica del consiglio di amministrazione nella riunione successiva;
e) esercita le altre eventuali attribuzioni previste dal regolamento di organizzazione e dai regolamenti interni;
f) partecipa al foro consultivo istituito dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare.