Art. 5.
(Presidente).

      1. Il presidente:

          a) ha la rappresentanza legale dell'Autorità, con facoltà di delega;

          b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;

          c) sovrintende all'andamento generale delle attività dell'Autorità;

 

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          d) adotta le deliberazioni ritenute necessarie e urgenti e le sottopone alla ratifica del consiglio di amministrazione nella riunione successiva;

          e) esercita le altre eventuali attribuzioni previste dal regolamento di organizzazione e dai regolamenti interni;

          f) partecipa al foro consultivo istituito dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare.